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Andare per mare come andare per terra prevede il rispetto di molte regole … ne segnaliamo alcune per cercare di rispondere a domande che spesso ci vengono poste. pensando di fare cosa gradita ai nostri clienti quanto scritto e commentato e’ comunque solo a titolo informativo e la Montorsi sport srl non si ritiene in alcun modo responsabile per quanto riportato. Le norme elencate spesso cambiano, possono non essere esaustive e si rimanda sempre alle varie autorità preposte per una completa conoscenza e rispetto delle stesse, vedi :
In Italia non e' ammessa l'ignoranza bisogna conoscere le leggi, meglio premunirsi che pagare multe. |
Assicurazione obbligatoria |
Assicurazione obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità
civile è obbligatoria per tutte le unità da diporto che abbiano un
motore a bordo (entrobordo o fuoribordo ) di qualsiasi potenza, sono
soggette nonchè per i motori ausiliari e quelli installati a bordo
dei tender, il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva la
copertura assicurativa, e' stato soppresso. Serve anche per i motori
elettrici.
Anche i rimorchi vanno assicurati. Quando sono trainati vale
l'assicurazione della macchina che traina facendo l'opportuna
estensione quando si installa il gancio di traino, ma occorre
anche assicurare il rimorchio quando è staccato dall'auto.
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Dotazioni di bordo e mezzi di salvataggio |
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Patente Nautica |
La patente nautica è richiesta nei seguenti casi:
Patenti e distanze di navigazione Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, in virtù delle nuove normative, per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa. Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori. La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un'unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esservi un'altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell'unità. Per completare il quadro normativo delle patenti devono essere ancora emanati i decreti relativi ai programmi di esame per conseguire le abilitazioni al comando di navi e imbarcazioni da diporto; nel frattempo restano validi i vecchi programmi. Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l'immediato rilascio della patente una volta superate le prove d'esame. Tipi di patente vela e motore (insieme), limitazione al solo motore In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi: a)entro 12 miglia dalla costa; b)senza alcun limite;c)per navi da diporto. Le unità a motore e quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzavano. Con la riforma della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione. La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore. A richiesta, la patente può essere limitata al solo comando di unità a motore entro sei miglia dalla costa o senza limiti. Poiché il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore). Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere l'abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo soltanto la prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti. Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita. Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario. Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore). Vecchie patenti da 6 a 12 mg I possessori di patenti nautiche, che abilitano a navigare entro 6 miglia dalla costa, sia a motore che vela con motore ausiliario, possono comandare unità da diporto fino a 12 miglia senza dover espletare alcuna formalità amministrativa. Le vecchie patenti verranno sostituite in occasione della prima convalida. Età richiesta Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
Per le navi non è richiesta un'età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi. |
Documenti a bordo |
Documenti a bordo per i natanti assicurazione dichiarazione di potenza del motore (ex libretto ) anche in fotocopia autenticata
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Uso del vhf |
Licenza di esercizio radioelettrico Le unità da diporto che hanno a bordo una stazione radio-ricevente VHF, devono essere munite della licenza di esercizio Rtf che non è soggetta a scadenza e non deve essere bollata. A bordo, ove l'apparato venga utilizzato per corrispondenza pubblica deve essere tenuto copia del contratto con la concessionaria (Telemar o I.T.S. - Servizi Marittimi e Satellitari e Soc. Arimar). Nei casi di uso dell'apparto solo per soccorso deve essere tenuta la dichiarazione di assunzione diretta della responsabilità del funzionamento dell'apparato (la copia deve essere inviata al competente Ispettorato Regionale per le Comunicazioni). Certificato limitato di radiotelefonista Non è soggetto a revisione né a scadenza e non deve essere bollato. Il certificato limitato di radiotelefonista, valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W, previsto dal D.M. 10.8.65 e D.M. 2.1.70, si può ottenere senza esame presentando una domanda su carta da bollo da Euro 14,62 all'Ispettorato Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni, corredata da: due foto formato tessera, di cui una autenticata (se la domanda è inviata per posta va autenticata anche la firma sulla domanda stessa); versamento di Euro 0,52 su c/c. n. 11026010 intestato alla Direzione provinciale del Ministero delle Comunicazioni di Viterbo con causale: versamento canone per concessioni radioelettriche a uso privato; una marca da bollo da Euro 14,62 da applicare sul certificato. |
Zone Navigabili |
Identificazione delle zone dove non si puo' navigare od ancorare Ci sono diverse aree dove la navigazione e' vietata anche temporaneamente ed aree dove non si puo' ancorare, occorre informarsi bene per non incorrere in spiacevoli sanzioni, le capitanerie di porto sono a disposizione per informare. Anche da un canale radio del vhf si possono avere informazioni, ad ore stabilite. |
Pesca in Mare |
Per chi pesca in mare Per chi pesca in mare decreto 6 dicembre 2010: prima di andare a pescare in mare, occorre fare una comunicazione all'autorità marittima, di esercizio della pesca sportiva e ricreativa altrimenti si incorre in forti sanzioni. Informarsi in internet o meglio in capitaneria, su come compilare la comunicazione attenzione anche alla quantità del pescato, esistono del limiti di peso. |
Certificazione CE |
Certificazione "CE" delle imbarcazioni - limiti di navigabilità Navigare in base alla categoria di progettazione della propria unità da diporto ogni unità da diporto marcata CE, deve essere fornita del "manuale del proprietario" dove si evince la categoria di progettazione. oltre alle caratteristiche specifiche del costruttore e della portata delle persone a bordo. categoria di progettazione per la navigazione a - alto mare b - al largo c - in prossimita' della costa d - in acque protette
direttiva cee 94/25/ce attuata con d.lgs.14/8/1996,
n° 436 modificata con d.lgs. 11/6/1997 n° 205
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Scadenze di bordo |
Razzi: hanno 4 anni di validità, la scadenza normalmente è riportata sulla loro confezione. Zattera oltre le 12 miglia: secondo le previsioni del regolamento n.219 del 12 agosto 2002 vanno sottoposte a revisione periodica ordinaria ogni 2 anni e ogni 5 anni ad una visita di revisione speciale. Attenzione: le vecchie zattere, cioè quelle conformi al d.m. 13.12.1977, devono essere sottoposte a visita speciale nel corso del 2004, come previsto dal citato regolamento n. 219. il provvedimento dispone, infatti, che le vecchie zattere "devono essere sottoposte ad una visita speciale in occasione della prima revisione successiva al 31.12.2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (avvenuta il 17 ottobre 2002). Zattera costiera dalle 6 alle 12 miglia: la prima revisione è dopo tre anni dalla data di produzione e successivamente ogni due anni. Estintori: se dotati di manometro non sono soggetti a scadenza ma debbono essere in buono stato. l'involucro esterno deve essere integro e il manometro deve indicare che è carico (sul verde). in caso contrario devono essere o revisionati o sostituiti. Cassetta di pronto soccorso: fa fede la scadenza apposta sui medicinali e sui prodotti contenuti in essa |
Tipologia di salvagente |
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 6 circolare 18 marzo 2009 n. 4866 impiego a bordo delle unità da diporto del dispositivi individuali di galleggiamento La direttiva n. 89/686/ce del consiglio del 2l.12.1989, come modificata, regola tra l'altro il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di dispositivi di protezione individuale da impiegarsi a bordo delle unità da diporto; Il decreto legislativo 4.12.1992, n. 475, ha recepito nella legislazione nazionale la su indicata direttiva. In relazione alle previsioni inerenti la materia dei su indicati dispositivi di protezione, muniti di marcatura “ce”, stante la intervenuta variazione delle norme tecniche di riferimento, si reputa necessario emanare le seguenti indicazioni d’uso:
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Patente |
Patente automobilistica e rimorchi da trainare… Se il veicolo trainante ha una massa complessiva a pieno carico minore o uguale a kg 3.500 (rilevata dalla carta di circolazione) allora per guidare il relativo autotreno è sufficiente la patente B o BE e non la C o la CE come qualcuno crede. Dato che tutte le autovetture e quasi tutti i rimorchi nautici e a cassone rientrano nelle 3,5 tonnellate di massa complessiva, allora per trainare un carrello porta barche basterà la patente B o BE. Solo quando la motrice supera le 3,5 tonnellate. di massa complessiva a pieno carico (alcuni camper e/o autocaravan) necessita la C o la CE. Autoveicolo trainante guidabile con la patente di categoria B (autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate. di massa complessiva) Rimorchio leggero (massa complessiva fino a kg 750) Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, per esempio, è sempre sufficiente la patente B. Rimorchio non leggero (massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva non superi la massa a vuoto della motrice) Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (rilevabili dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; se invece questa somma supera le 3,5 tonnellate, necessita la patente BE. Rimorchio non leggero (massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva superi la massa a vuoto della motrice) Necessita la patente BE, a prescindere che la somma delle masse complessive di macchina e rimorchio sia maggiore di 3,5 tonnellate. La categoria di patente necessaria si desume dalla combinazione di dati rilevabili dalle carte di circolazione, a differenza della condizione di rimorchiabilità che è affidata alla responsabilità del conducente. Qualora la massa complessiva a pieno carico dell'autotreno superi le 3,5 tonnellate continua ad essere sufficiente la patente B se si tratta di un rimorchio leggero trainato da un autoveicolo già vicino alle 3,5 tonnellate. Per i TATS. Alcuni di essi hanno una massa complessiva a pieno carico massima (sulla carta di circolazione) e una minima (sul libretto di uso e manutenzione e, a volte, anche sulla carta di circolazione): la massa che fa fede per determinare il tipo di patente necessaria è sempre quella che compare sulla carta di circolazione |
METTIAMO UNA NOTA CHE DOVREBBE AIUTARE CHI TRAINA BARCHE O GOMMONI, ABBIAMO TROVATO QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO
SULLA RIVISTA IL GOMMONE N° 323 DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 , CHE AIUTA A CAPIRE CHE COSA SI PUO' TRAINARE E CON CHE PATENTE
VISTA LA NUOVA LEGGE EUROPEA
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medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
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b)
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c)
l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.